sabato 7 febbraio 2009

La Nuova Costituzione della Pseudo Repubblica Italiana

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una pseudo Repubblica democratica, fondata sul lavoro nero, precario, minorile, insicuro, omicida.

La sovranità appartiene al popolo televisivo, che la esercita nelle forme e nei limiti del Televoto.

Art. 2.

La pseudo Repubblica non riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e non richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Non tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali: ce ne sono quattro o più a seconda dei casi, che sono più uguali degli altri.

È compito della pseudo Repubblica inserire ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La pseudo Repubblica non riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha l’impossibilità di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La pseudo Repubblica, divisibile, riconosce e promuove le autonomie locali ove esse siano effcienti; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Federandosi.

Art. 6.

La pseudo Repubblica non tutela le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, dipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dal Servilismo. Le sue modificazioni accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Purchè non arrechino fastidio e contrasti al Vaticano.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica non hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto contrastano con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge ecclesiale sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La pseudo Repubblica deprime lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Distrugge il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto ad personam, particolarmente utile al potente di turno.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità al fastidio che arreca alle sensibilità leghiste.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, non ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

È ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia non ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; non consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il bicolore italiano: verde e bianco, a due bande verticali di eguali dimensioni.

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